Statuto

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Leggi il PDF: Tessera Associazione Culturale VLNS – Comunità di Collio

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE bozza

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione ““VLNS””, di seguito chiamata VLNS, libera associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’associazione ha sede in Collio VT, PRESSO ……….

Art. 2. – L’Associazione “VLNS” persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura di Collio VT  ed ampliarne la conoscenza attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
porsi come punto di riferimento per quanti hanno a cuore Collio;

Art. 3. – L’associazione “VLNS” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
attività CONSERVATIVE di testimonianze storico/culturali esistenti sul territorio;
attività che promuovano la diffusione delle espressioni artistiche locali;

Art. 4. – L’associazione “VLNS” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci sono così suddivisi:
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci sostenitori: persone, società od enti che abbiano versato una quota di importanza rilevante per l’associazione e comunque per un importo almeno pari a dieci volte la quota ordinaria;
soci onorari:sono soci onorari le persone società od enti che a giudizio del consiglio abbiano particolari meriti nei riguardi delle finalità dell’associazione. Ogni socio ha diritto di segnalare eventuali iniziative al consiglio direttivo dell’associazione;

Art. 5. – I soci sono ammessi senza distinzione di età, cittadinanza o appartenenza a partiti politici, l’ammissione è subordinata al versamento della quota sociale ad esclusione dei soci onorari ed all’approvazione inappellabile da parte del consiglio. La quota sociale non potrà in nessun caso essere rimborsata. Il numero dei soci è illimitato. La qualità di socio viene a cessare in caso di mancato versamento della quota sociale.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quota di iscrizione annuale dei soci;
beni mobili e immobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate;
I contributi degli aderenti sono costituiti oltre che dalla quota di associazione annuale stabilita dal Consiglio direttivo, da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal consiglio direttivo che ne delibera l’utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 9. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori;
il Collegio dei probiviri;

Art. 10. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente. La convocazione dell’Assemblea per la presentazione e  approvazione del bilancio annuale avrà luogo entro il mese di aprile di ogni anno.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Le assemblee sono valide sempre in un’unica convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, decorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Nessun socio può rappresentare per delega più di un socio.

Art. 11. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
approva il bilancio annuale dell’associazione;

Art. 12. – Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; il consiglio direttivo nel suo ambito nomina:
il presidente dell’associazione;
il vice presidente;
il segretario tesoriere;
Per la prima volta la nomina del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei provibiri viene effettuata dai soci promotori dell’atto costitutivo e dura in carica un anno.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
E’ fatto obbligo ad ogni riunioni redarre verbale controfirmato dal consiglio direttivo;
Le sedute del consiglio direttivo, vengono convocate  dal Presidente oppure, quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti ad alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13. – Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha i seguenti compiti:
Convoca e presiede il Consiglio direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione in concomitanza con il segretario/tesoriere;
può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi;
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo;

Art. 14. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità.

Art. 15. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’assemblea in via ordinaria/straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 16. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.